Sez. U, Sentenza n. 170 del 22/03/1999 (Rv. 524392 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Violazione di norme processuali da parte del magistrato - Rilevanza disciplinare - Presupposti - Limiti.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In materia di responsabilità disciplinare dei magistrati può assumere rilevanza anche l'inosservanza di norme processuali penali; tale rilevanza, tuttavia, non può risolversi nella sanzionabilità di qualsivoglia violazione di legge, essendo insindacabili gli atti posti in essere dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e non potendosi ravvisare alcun illecito disciplinare nella violazione di legge inerente all'inesattezza tecnico - giuridica di provvedimenti emessi; ne consegue che può essere valutata ai fini disciplinari l'inosservanza di norme processuali penali solo ove essa risulti determinata da dolo o colpa grave, così che il provvedimento adottato sia configurabile come il risultato di un comportamento arbitrario, come tale suscettibile di incidere negativamente sul prestigio dell'ordine giudiziario, ovvero quando la suddetta inosservanza sia sintomatica di un comportamento professionale connotato da scarso impegno, insufficiente ponderazione, approssimazione o limitata diligenza.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 32, Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)