Sez. L, Sentenza n. 3476 del 26/04/1990 (Rv. 466837 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - INCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Nell'ordinamento giuridico non esiste, neppure tendenzialmente, un principio di onnicomprensività della retribuzione, salvo che per alcuni istituti legali come l'indennità di anzianità, per la quale gli artt. 2120 e 2121 cod. civ. richiedono inderogabilmente che nella base di calcolo sia computato ogni compenso di carattere retributivo. Pertanto in detta base deve conteggiarsi anche il compenso per lavoro straordinario, ove questo non sia eventuale o saltuario, ma presenti il carattere della continuità nel concreto svolgimento del rapporto, senza, peraltro, che sia necessaria la condizione della sua obbligatorietà né quella ulteriore della sua determinatezza o determinabilità, atteso che detti requisiti non sono imposti dalla previsione normativa concernente il calcolo dell'indennità di anzianità e rappresentano soltanto un elemento di riscontro del requisito della continuità. (V 510/86, mass n 444106; (V 3144/85, mass n 440837; (V 4012/85, mass n 441532).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)