Sez. 3, Sentenza n. 11342 del 16/10/1992 (Rv. 478986 - 01)
Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione | Esecutorietà del decreto ingiuntivo - Sospensione disposta dal giudice dell'opposizione - Conseguente sospensione dell'esecuzione forzata promossa in base a quel titolo - Effetti - Atti esecutivi compiuti anteriormente alla sospensione - Divieto della loro assunzione a presupposto di altri, in vista della prosecuzione del processo esecutivo - Istanza al giudice dell'esecuzione ex art. 486 cod. proc. civ. - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Esclusione - Atti di esecuzione compiuti dopo la sospensione - Contestazione della loro validità - Opposizione agli atti esecutivi - Proponibilità.
Esecuzione forzata - Sospensione dell'esecuzione
La sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo, disposta dal giudice dell'opposizione, determina la sospensione della esecuzione forzata promossa in base a quel titolo, concretando l'ipotesi di sospensione della esecuzione ordinata dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo di cui all'art. 623 cod. proc. civ., ed impedisce, quindi, che atti esecutivi anteriormente compiuti, dei quali resta impregiudicata la validità ed efficacia, possano essere assunti a presupposto di altri atti, in vista della prosecuzione del processo di esecuzione. Tale effetto del provvedimento di sospensione può essere rappresentato al giudice della esecuzione, nelle forme previste dall'art. 486 cod. proc. civ. e senza necessità di opposizione alla esecuzione, da parte del debitore, il quale, peraltro ha facoltà di contestare la validità degli atti di esecuzione compiuti dopo (e nonostante) la sospensione del processo esecutivo con il rimedio della opposizione agli atti esecutivi (art. 617 cod. proc. civ.), tendente ad una pronuncia che rimuova l'atto in ragione del tempo in cui è stato adottato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 486, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 649 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)