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Sez. L, Sentenza n. 8508 del 26/09/1996 (Rv. 499773 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO | Prestazione dello stesso - Conseguenze - Utilizzazione delle risultanze del giuramento - Necessità- Limiti - Pronunzia favorevole al giurante fondata su basi diverse da tali risultanze - Ammissibilità - Eccezione di irritualità nell'assunzione o inammissibilità del giuramento - Improponibilità.
Stato
decisa il 1996-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499773-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO

Il deferimento di un giuramento suppletorio non preclude al giudice, pur dopo la prestazione dello stesso, di decidere la domanda, in senso favorevole alla parte che lo ha prestato, prescindendo dalle risultanze del giuramento (e così revocando implicitamente l'ordinanza ammissiva), onde la parte soccombente non può dolersi in sede di legittimità della inammissibilità del giuramento o della eventuale irritualità nella sua assunzione, quando la pronunzia impugnata si fondi su ragioni diverse dalle sopraindicate risultanze.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 238 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 243 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)