Sez. 3, Sentenza n. 105 del 16/01/1985 (Rv. 438302 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENZE - MOROSITÀ PRIVA DEI REQUISITI PREVISTI DA DETTA NORMA - RILEVANZA - ESCLUSIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ESISTENZA - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - DISCIPLINA EX ART. 3 DELLA LEGGE N. 841 DEL 1973 - INDEROGABILITÀ - CONSEGUENZE - MOROSITÀ PRIVA DEI REQUISITI PREVISTI DA DETTA NORMA - RILEVANZA - ESCLUSIONE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA - ESISTENZA - IRRILEVANZA.*
La norma dell'art. 3 della legge n. 841 del 1973 - secondo la quale, ai fini della risoluzione del contratto di locazione, la morosità del conduttore è apprezzabile soltanto allorché si protragga per almeno due mesi - ha carattere eccezionale ed inderogabile, vincolando l'apprezzamento del giudice in ordine alla Rilevanza dell'inadempimento e derogando all'eventuale diverso apprezzamento contrattuale delle parti. Conseguentemente, la morosità riferita ad un periodo più breve non può costituire causa di risoluzione, ancorché sia stata pattuita una clausola risolutiva espressa la quale, pertanto, diviene operativa solo se la morosità si sia protratta per il periodo di due mesi. (V 5477/83, mass n 430411; (V 5860/82, mass n 423609; (V 646/80, mass n 404053).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1456, Cod. Civ. art. 1587, Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)