Sez. L, Sentenza n. 1117 del 01/02/2000 (Rv. 533363 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Licenziamenti per fine lavoro nelle costruzioni edili - Procedura per i licenziamenti collettivi - Applicabilità - Esclusione - Licenziamenti individuali plurimi - Configurabilità - Conseguenze - Prova dell'impossibilità di impiego dei lavoratori licenziati in altre attività o cantieri dell'impresa - Necessità - Onere relativo a carico del datore di lavoro.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Con riferimento alle imprese edili, la cessazione dei rapporti per fine lavoro, sottratta dall'art. 24 legge 226 del 1991 alla disciplina dei licenziamenti collettivi, ricade nella disciplina dei licenziamenti individuali plurimi, con la conseguenza che il datore di lavoro, in ipotesi di contestazione della legittimità dei suddetti licenziamenti, deve provare di non poter utilmente impiegare i lavoratori licenziati in altre attività, senza che tale prova possa ritenersi superflua in relazione all'esistenza della prova concernente la cessazione dal lavoro, dovendosi verificare in concreto, e in relazione all'articolazione delle diverse lavorazioni, la non riassorbibilità delle eccedenze di personale in altri cantieri o attività dell'impresa.
Riferimenti normativi: Legge 15/06/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)