Sez. L, Sentenza n. 1635 del 10/03/1986 (Rv. 444994 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO INDIVIDUALE PLURIMO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - PRESUPPOSTI RISPETTIVI.*
Il licenziamento collettivo, che ha la sua fonte nell'accordo interconfederale del 20 dicembre 1950 reso efficace erga omnes con d.P.R. 14 luglio 1960 n. 1019, trova la sua giustificazione in una riduzione quantitativa dell'attività d'impresa che può riguardare, esclusivamente o in modo prevalente, uno solo dei fattori aziendali e cioè l'elemento personale. Il licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo obiettivo - disciplinato dall'art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 - si fonda, invece, sull'organizzazione del lavoro per quanto riguarda la qualità e i modi della prestazione, sicché esso può ricorrere anche in caso di ampliamento dell'azienda, qualora l'imprenditore dimostri che i lavoratori licenziati non sarebbero potuti essere utilmente impiegati nel nuovo assetto organizzativo. (V 501/84, mass n 432735; (V 3750/83, mass n 428659).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)