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Sez. L, Sentenza n. 2785 del 14/05/1979 (Rv. 399092 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - NOZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399092-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - NOZIONE - APPREZZAMENTO DI FATTO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di affitto di fondo rustico, l'inadempimento dello affittuario, per potere integrare causa di esclusione della proroga legale e di risoluzione del contratto, deve avere carattere di "gravita" ai sensi dell'art 4 lettera a del dll 5 aprile 1945 n 157 e, quindi, deve presentare un'intensita maggiore, rispetto a quella giustificativa della risoluzione ordinaria, alla stregua di un apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, e non sindacabile in Sede di legittimita, ove adeguatamente e correttamente motivato. (Conf 4612/77, mass n 388216; (Conf 4498/77, mass n 388105).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)