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Sez. L, Sentenza n. 4498 del 20/10/1977 (Rv. 388105 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - CONDIZIONI - RELATIVO ACCERTAMENTO - PARTICOLARE RIGORE - CONSEGUENZE - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI UN ANNO - SENTENZA DI RISOLUZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388105-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - CONDIZIONI - RELATIVO ACCERTAMENTO - PARTICOLARE RIGORE - CONSEGUENZE - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE DI UN ANNO - SENTENZA DI RISOLUZIONE - DIFETTO DI MOTIVAZIONE.*

Le norme di diritto comune dettate dagli artt 1453 e seguenti del codice civile in tema di risoluzione dei contratti per inadempimento sono derogate, rispetto ai contratti agrari sottoposti a proroga legale, dall'art 4 lett a) del dllt 5 aprile 1945 n 157, il quale stabilisce che la proroga non e ammessa se il coltivatore siasi reso 'colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla fedelta nell'esecuzione del contrattò. Ne deriva che per la risoluzione dei contratti agrari sottoposti a proroga legale sono necessarie indagini piu rigorose rispetto a quelle che le norme comuni richiedono per la risoluzione dei contratti in genere. Pertanto dev'essere cassata, per insufficienza di motivazione, la sentenza di merito che ha risolto l'affitto di fondo rustico solo per il mancato pagamento di canone per un anno, da parte dell'affittuario. (V 2115/72, mass n 359358).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)