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Sez. 3, Sentenza n. 4639 del 09/07/1983 (Rv. 429524 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - NEGLIGENTE CONDUZIONE DEL FONDO CON VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA TECNICA AGRARIA - GRAVE INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429524-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - NEGLIGENTE CONDUZIONE DEL FONDO CON VIOLAZIONE DELLE NORME DELLA TECNICA AGRARIA - GRAVE INADEMPIMENTO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

Seppure le norme di diritto comune, dettate dagli artt. 1453 e segg. cod. civ. in tema di risoluzione dei contratti per inadempimento, sono derogate, rispetto ai contratti agrari sottoposti a proroga legale, dall'art. 4 del d.l.l.T. 5 aprile 1945 n. 157 il quale richiede il "grave" inadempimento del locatario - con la conseguente necessità di indagini più rigorose in ordine a tale profilo - siffatta gravità può essere ravvisata dal giudice del merito - il cui accertamento non è sindacabile in Sede di legittimità ove sia correttamente ed adeguatamente motivato - anche in relazione ad una negligente conduzione del fondo, con violazione delle norme della tecnica agraria, che si traduca in una diminuzione della produttività e del valore attuale del fondo medesimo e, quindi, in un pregiudizio per il concedente. (V 109/83, mass n 424904; (V 1558/80, mass n 405132; (V 1460/80, mass n 405005; (V 4939/79, mass n 401598; (V 2785/79, mass n 399092).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)