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Sez. L, Sentenza n. 4612 del 26/10/1977 (Rv. 388216 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388216-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - NOZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

In tema di affitto di fondo rustico, l'inadempimento dello affittuario, per poter integrare causa di esclusione della proroga legale e di risoluzione del contratto, deve avere carattere di 'gravità, ai sensi dell'art 4 lett a) del dll 5 aprile 1945 n 157, e, quindi, deve presentare un'intensita maggiore, rispetto a quella giustificativa della risoluzione ordinaria, alla stregua di un apprezzamento di fatto demandato al giudice del merito, e non sindacabile in Sede di legittimita, ove adeguatamente e correttamente motivato. (V 3312/76, mass n 382104; (V 1087/74, mass n 369047; (V 386/73, mass n 362336).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)