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Sez. 1, Sentenza n. 2361 del 09/03/1988 (Rv. 458145 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - SENTENZA DI CONDANNA DI PIÙ DEBITORI IN SOLIDO - GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE PROMOSSA DA UNO DI ESSI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458145-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - SENTENZA DI CONDANNA DI PIÙ DEBITORI IN SOLIDO - GIUDIZIO D'IMPUGNAZIONE PROMOSSA DA UNO DI ESSI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DELL'ALTRO - CONDIZIONI.*

Nel giudizio d'impugnazione avverso la sentenza di condanna di più debitori in solido, promosso da uno di essi, l'esigenza di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, ai sensi ed agli effetti dell'art. 331 cod. proc. civ., insorge, per ragioni di dipendenza di cause, quando le distinte posizioni dei due coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro, come si verifica nel caso della responsabilità del sindaco di una società per "culpa in vigilando" sull'amministratore (art. 2407 cod. civ.), che logicamente e giuridicamente postula quella dell'amministratore stesso (art. 2394 cod. civ.). (V 1917/85, mass n 439828; (V 182/82, mass n 417872; (V 3149/79, mass n 399511; (V 1026/75, mass n 374430).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Civ. art. 2407, Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)