Sez. 3, Sentenza n. 7195 del 30/05/2000 (Rv. 537055 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI | Disciplina ex art. 1692 cod. civ. - Inadempimento da parte del vettore del mandato in ordine alla riscossione del prezzo - Azione di risarcimento del mittente - Prova di non aver ricevuto il pagamento - Onere relativo a carico del mittente - Sussistenza - Esclusione - Illegittimità costituzionale dell'art. 1692 cod. civ. per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI
Quando il vettore o lo spedizioniere consegna la merce al destinatario senza uniformarsi alle istruzioni ricevute relativamente alla riscossione del prezzo, a norma dell'art. 1692 cod. civ. non costituisce onere del mittente che agisce contro il vettore o lo spedizioniere provare di non aver ricevuto il pagamento, essendogli sufficiente provare l'esistenza del mandato ed il suo inadempimento, senza che la suddetta norma possa essere perciò sospettata di illegittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., giacché il vettore o lo spedizionieri convenuti in giudizio dal mittente possono sempre provare che il destinatario ha tuttavia pagato al mittente, ovvero, eventualmente, chiamare il destinatario in giudizio chiedendo l'accertamento sul fatto che egli abbia o meno pagato e proponendo, per il caso di accertamento negativo, condanna dello stesso in proprio favore, come consentito dallo stesso art. 1692 citato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Civ. art. 1692
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)