diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9294 del 26/06/2002 (Rv. 555357 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI | Obbligazioni del vettore - Contenuto - Natura - Obbligazione pecuniaria - ARt. 1224 c.c. - Applicabilità - Conseguenze - Onere per la parte di allegare e provare il maggior danno e per il giudice di motivare sul punto.
Stato
decisa il 2002-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555357-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITÀ DEL VETTORE - PER OMESSA RISCOSSIONE DI CREDITI ED ASSEGNI

Il vettore, che consegna la merce senza attenersi alle istruzioni ricevute quanto alla riscossione degli assegni di cui essa è gravata, tiene un comportamento che impedisce o ritarda l'attuazione di un credito pecuniario del mittente e risponde verso di lui dell'importo di tali assegni; l'azione esercitata dal mittente nei confronti del vettore per ottenere il pagamento degli assegni è un'azione di condanna all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria e le conseguenze di tale inadempimento sono regolate dall'art. 1224 c.c., a norma del quale la somma dovuta è aumentata di interessi legali dal giorno della mora, mentre al creditore che ne faccia domanda spetta di allegare e provare il concreto maggior danno subito, con conseguente onere del giudice di motivare in ordine all'accertamento e all'entità del danno riconosciuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1692, Cod. Civ. art. 1717

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)