diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5493 del 08/05/1992 (Rv. 477165 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili | Termine perentorio ex art. 307 cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione - Termine di comparazione - Disciplina ex art. 163 bis cod. proc. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1992-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477165-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Cause scindibili e inscindibili - Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

Le disposizioni dell'art. 307 cod. proc. civ. - ivi comprese quelle di cui al terzo comma, circa la fissazione del termine perentorio per gli adempimenti ivi previsti - operano nel solo campo dell'estinzione del processo per inattività delle parti e non riguardano la diversa ipotesi dell'integrazione del giudizio di impugnazione - da disporre con provvedimento che, pur non richiedendo formule sacramentali, deve risultare nondimeno espresso in modo rigoroso ed univoco - in cause inscindibili, la quale, inoltre, non è soggetta alla disciplina dei termini a comparire di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., unicamente occorrendo, tanto nel caso in cui il termine per la chiamata sia stabilito dal giudice, tanto in quello in cui il giudice si limiti a fissare l'udienza successiva, un intervallo temporale tali da non frustrare il diritto di difesa di chi deve costituirsi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)