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Sez. 3, Sentenza n. 22120 del 29/04/2015 Cc. (dep. 27/05/2015) Rv. 263990 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Esecuzione - Avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia - Avviso al difensore di fiducia - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263990-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

In materia di sequestro preventivo, non sussiste l'obbligo di dare previo avviso al difensore di fiducia circa l'esecuzione di un sequestro, né quello di avvertire l'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. riguardano esclusivamente il sequestro probatorio e non possono essere estese a quello preventivo, data la diversità delle esigenze presidiate.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)