Sez. 1, Sentenza n. 25849 del 04/05/2012 Cc. (dep. 04/07/2012) Rv. 253082 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE | Sequestro preventivo - Obbligo dell'avviso al difensore di fiducia dell'indagato - Esclusione - Obbligo di avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia - Applicabilità della disciplina in tema di sequestro probatorio - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - IN GENERE
In tema di sequestro preventivo, non è previsto da alcuna disposizione di legge l'obbligo del previo avviso al difensore di fiducia dell'indagato circa l'esecuzione del sequestro, nè sussiste l'obbligo per la polizia giudiziaria di avvisare l'indagato medesimo della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, posto che le norme di cui agli art. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., che prevedono tale avviso in tema di sequestro probatorio, non trovano applicazione nell'ipotesi di sequestro preventivo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)