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Sez. 3, Sentenza n. 40361 del 11/03/2014 Cc. (dep. 30/09/2014) Rv. 261358 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro preventivo disposto dalla polizia giudiziaria - Facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia - Obbligo dell'avviso - Necessità - Violazione - Conseguenze - Nullità del sequestro eseguito in via di urgenza e del relativo provvedimento di convalida - Configurabilità - Propagazione al successivo decreto di sequestro del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261358-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

L'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen. opera anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria, e la sua violazione determina la nullità di questo atto e del relativo provvedimento di convalida, ma non anche del distinto e successivo decreto con cui il giudice dispone l'applicazione della misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)