diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12025 del 20/01/2021 Cc. (dep. 30/03/2021) Rv. 280978 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE | Sequestro preventivo - Nomina del difensore di ufficio ed avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2021-01-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280978-01

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - IN GENERE

L'obbligo di dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, previsto dagli artt. 356 e 364 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen. per il sequestro probatorio, non trova applicazione nella diversa ipotesi di sequestro preventivo, poiché mentre il primo è atto di indagine per il quale, al momento della sua esecuzione, è necessario l'eventuale presidio della garanzia difensiva, il secondo ha natura di misura cautelare finalizzata ad evitare che la libera disponibilità del bene possa protrarre o aggravare le conseguenze del reato o determinare la commissione di altri reati ed è atto disposto dal giudice quale soggetto processuale neutrale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 354, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 356, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 364 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 114

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)