Sez. 5, Sentenza n. 48523 del 06/10/2011 Ud. (dep. 28/12/2011) Rv. 251709 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE | Bancarotta semplice - Elemento soggettivo - Criteri di individuazione e di distinzione rispetto alla bancarotta fraudolenta documentale.
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE
Ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice (art. 217, comma secondo, l. fall.), l'elemento soggettivo può indifferentemente essere costituito dal dolo o dalla colpa, che sono ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale prevista dall'art. 216, comma primo, n. 2, l. fall., l'elemento psicologico deve essere individuato nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà della irregolare tenuta delle scritture con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 1 n. 2, Legge Falliment. art. 217 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)