Sez. 2, Sentenza n. 13067 del 22/12/1995 (Rv. 495184 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE) | Proposta contrattuale - Comunicazione dell'accettazione al preponente - Conoscibilità da parte del medesimo - Dimostrazione dell'avvenuto recapito della dichiarazione all'indirizzo del destinatario - Sufficienza - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPIO DELLA COGNIZIONE)
Dalla norma di cui all'art. 1335 cod. civ. - la quale collega la presunzione di conoscenza delle dichiarazioni recettizie al fatto che esse giungano all'indirizzo del destinatario - deriva che, affinché l'accettazione di una proposta contrattuale comunicata al preponente possa ritenersi conosciuta dal medesimo (con conseguente conclusione del contratto), non occorre che il mittente provi tale conoscenza, ma è sufficiente che egli dimostri l'avvenuto recapito della dichiarazione all'indirizzo del destinatario, salvo per quest'ultimo la possibilità di provare di non averne avuto notizia senza sua colpa (nella specie, la domanda d'iscrizione ad un corso di lingue per corrispondenza doveva essere accettata con la consegna del materiale didattico a mezzo posta o a mano al domicilio del proponente nel termine di trenta giorni. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva ritenuto non concluso il contratto sul presupposto che risultava provata l'avvenuta spedizione del materiale didattico ma non che il proponente ne fosse venuto a conoscenza).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1327
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)