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Sez. 5, Sentenza n. 17994 del 19/10/2012 (Rv. 623995 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI | Ente pubblico - Fondazione istituita per attività assistenziale in favore di minori abbandonati - Soggetto passivo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623995-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI

In tema di IRPEG, sono soggetti all'imposta gli enti pubblici istituiti esclusivamente al fine dell'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie, e quindi anche la Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia abbandonata, poiché per questa tipologia di enti si evince, dal combinato disposto degli artt. 87, comma primo, lett. c), 88, comma secondo, e 108 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, l'esistenza di una particolare disciplina applicativa dell'imposta medesima, mentre l'esenzione è prevista, a norma dell'art. 88, comma primo, del d.P.R. citato solo per organi e amministrazioni dello Stato, enti territoriali, consorzi e associazioni tra enti locali ed enti gestori di demani collettivi.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 88 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)