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Sez. U, Sentenza n. 9213 del 06/09/1990 (Rv. 469211 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - DECISIVITÀ DEL DOCUMENTO - NOZIONE - MANCATA PRODUZIONE DEL DOCUMENTO - IGNORANZA DELLA SUA ESISTENZA ED UBICAZIONE - ASSENZA DI COLPA DEL SOCCOMBENTE - NECESSITÀ - IMPUTABILITÀ DELLA MANCATA PRODUZIONE A FATTO DELLO AVVERSARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469211-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - DECISIVITÀ DEL DOCUMENTO - NOZIONE - MANCATA PRODUZIONE DEL DOCUMENTO - IGNORANZA DELLA SUA ESISTENZA ED UBICAZIONE - ASSENZA DI COLPA DEL SOCCOMBENTE - NECESSITÀ - IMPUTABILITÀ DELLA MANCATA PRODUZIONE A FATTO DELLO AVVERSARIO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini della fattispecie revocatoria di cui all'art. 395 n. 3 cod. proc. civ., il requisito della decisività del documento va escluso nel caso in cui questo non sia, per sua natura, destinato a costituire la prova di un determinato fatto, ma rappresenti soltanto un mezzo di conoscenza di un fatto decisivo, prima ignorato e del quale l'interessato poteva procurarsi aliunde la conoscenza stessa; mentre, rispetto al documento dotato di tale requisito, è sufficiente ad integrare detta fattispecie l'assenza di colpa del soccombente nella mancata produzione del documento medesimo, di cui egli non abbia nemmeno potuto chiedere l'esibizione per avere ignorato, in modo egualmente incolpevole, la sua esistenza e la persona che lo deteneva, non richiedendosi anche che la mancata produzione sia imputabile a fatto dell'avversario. (V Cass 950/86, mass n 444472).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)