Sez. 1, Sentenza n. 9695 del 24/07/2000 (Rv. 538733 - 01)
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ | Sisma del 1980 - Occupazioni per insediamenti provvisori - Provvedimenti emanati dal Sindaco su delega del Commissario di governo - Configurabilità - Proroga con efficacia retroattiva ex art. 6 legge 80/1984 - Contestuale finalizzazione dell'occupazione all'espropriazione da parte del Comune - Conseguenze.
CALAMITÀ PUBBLICHE - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI COLLEGATI ALLE CALAMITÀ
In tema di occupazioni d'urgenza attuate a seguito del sisma del 1980 nelle regioni Campania e Basilicata, la norma di cui all'art. 6 della legge n. 80 del 1984 ha introdotto una disciplina innovativa rispetto al passato, comportando una trasformazione funzionale del titolo in forza del quale le aree erano state provvisoriamente requisite - mutando, cioè, la requisizione in uso temporaneo in occupazione preordinata all'espropriazione -, con conseguente possibilità, per i Comuni, di espropriare le aree originariamente occupate per un uso temporaneo (tale da prevederne, cioè, la restituzione ai proprietari), ma senza escludere che l'acquisizione delle aree stesse dovesse realizzarsi attraverso un formale procedimento di espropriazione in tutti i casi in cui (come nella specie) non si fosse già verificata l'acquisizione del bene a titolo originario per la sua avvenuta irreversibile trasformazione a seguito dell'esecuzione dell'opera pubblica prevista. Ne consegue che, ove l'attività svolta sul suolo requisito non ne abbia comportato l'irreversibile trasformazione (nel qual caso il risarcimento del danno sarebbe stato dovuto dall'Amministrazione centrale), il Comune deve essere ritenuto obbligato a corrispondere l'indennità di occupazione legittima per il periodo successivo all'avvenuta trasformazione della requisizione in occupazione, ed a restituire il suolo rimasto inutilizzato dopo la scadenza del termine della detta occupazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1980 num. 776 CORTE COST., Legge 18/04/1984 num. 80 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)