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Sez. 1, Sentenza n. 1811 del 07/03/1990 (Rv. 465729 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO - PROVA SCRITTA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465729-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - OBBLIGO DI RITRASFERIMENTO - PROVA SCRITTA - NECESSITÀ.*

Con riguardo ad immobili, il cui acquisto si pretenda effettuato per interposta persona, l'accertamento del diritto di proprietà sugli immobili stessi, in favore del soggetto che assuma di essere il beneficiario effettivo del rapporto, non può prescindere dall'esistenza di una manifestazione scritta della volontà di assunzione dell'Obbligo di ritrasferimento da parte dell'acquirente interposto. E tale scrittura non può essere sostituita né - ove esistente - può esserne provato il contenuto attraverso la prova per testi o per presunzioni, neppure sostenendosi l'illiceità dell'acquisto della persona interposta, sotto il profilo della frode fiscale ed invocando, perciò, la libertà di prove di cui all'art. 1417 cod. civ., poiché questa ultima disposizione concerne soltanto la simulazione. (V 1838/80, mass n 405458; (V 5203/78, mass nn 394952 e 394953).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1705, Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)