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Sez. 2, Sentenza n. 1992 del 25/03/1980 (Rv. 405619 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE - ATTO COSTITUTIVO DI SERVITU - CONTENUTO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE RIPORTATO NEL REGISTRO PARTICOLARE DELLE TRASCRIZIONI - COMPIUTEZZA DELLA TRASCRIZIONE - CONFIGURABILITA - MANCANZA DI FORMALITA SUSSIDIARIE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1980-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405619-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - PROCEDIMENTO - NOTA DI TRASCRIZIONE - OMISSIONI OD INESATTEZZE - ATTO COSTITUTIVO DI SERVITU - CONTENUTO DELLA NOTA DI TRASCRIZIONE RIPORTATO NEL REGISTRO PARTICOLARE DELLE TRASCRIZIONI - COMPIUTEZZA DELLA TRASCRIZIONE - CONFIGURABILITA - MANCANZA DI FORMALITA SUSSIDIARIE - IRRILEVANZA.*

In tema di servitu Prediali convenzionali l'indagine sulla opponibilita della servitu ai terzi acquirenti del fondo servente va effettuata con esclusivo riferimento al contenuto della nota di trascrizione del contratto, dalla quale soltanto debbono potersi desumere l'indicazione del fondo dominante e di quello servente, la volonta delle parti di costituire la servitu, nonche l'oggetto e la portata del diritto. Pertanto, quando il contenuto della nota di trascrizione di un atto costitutivo di servitu sia stato riportato nel registro particolare delle trascrizioni, la trascrizione della servitu deve ritenersi compiuta, e la Mancanza di formalita sussidiarie che non attengano all'assenza della trascrizione e non ne rendano impossibile la ricerca, quale, ad esempio, la omissione dell'indicazione, negli appositi repertori, se la trascrizione sia a favore o a carico del soggetto, non rende invalida la trascrizione stessa. (V 912/79, mass n 397068; (Conf 3765/76, mass n 382469; (Conf 2355/67, mass n 329608; (Conf 1976/67, mass n 328979; (Conf 848/67, mass n 326983).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2664, Cod. Civ. art. 2665

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)