Sez. 3, Sentenza n. 637 del 03/12/1998 Ud. (dep. 18/01/1999) Rv. 212855 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Per adesione ad agitazione di categoria - Interruzione "ex lege" della prescrizione - Esclusione - Rinvio del dibattimento - Assenza di ragioni di urgenza.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE
L'adesione del difensore all'astensione collettiva dalle udienze, ritualmente proclamata dall'associazione di categoria, pur inquadrata tra le cause di legittimo impedimento del difensore, di cui all'art. 486, quinto comma, cod. proc. pen., non determina "ex lege" gli effetti interruttivi della prescrizione del reato previsti dall'art. 159 cod. pen., stante il fatto che il giudice del dibattimento deve valutare l'opportunità del rinvio dello stesso al fine di evitare il rischio che maturino termini prescrizionali.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 159 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 com. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)