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Sez. U - , Sentenza n. 20685 del 09/08/2018 (Rv. 650275 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Disciplina di cui agli artt. 50 e 46, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 (nel testo anteriore al Regolamento CNF n. 2 del 2012) - Interpretazione evolutiva in base alla normativa su comunicazioni a mezzo PEC - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650275-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocato e secondo la disciplina anteriore a quella di cui all'art. 31 del Regolamento CNF 21 febbraio 2014, n. 2, la normativa di cui agli artt. 50 e 46, comma 2, del r.d. n. 37 del 1934 va integrata con le evoluzioni di quella in tema di notificazioni e comunicazioni da parte di enti pubblici non economici; pertanto, per il destinatario di integrale comunicazione a mezzo PEC della decisione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine, che si limiti a lamentarne l'irritualità perché sostitutiva della notificazione a mezzo ufficiale giudiziario o per carenza di un'attestazione di conformità od altri requisiti formali previsti invece per gli atti del processo civile (e quindi inapplicabile ad un atto amministrativo, quale deve qualificarsi quello conclusivo della fase del procedimento disciplinare davanti al Consiglio dell'Ordine Forense secondo la disciplina previgente) e che comunque non ha dedotto in concreto alcuna conseguente violazione del diritto di difesa, è validamente iniziato a decorrere il termine per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 50, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 46 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)