Sez. L, Sentenza n. 5730 del 30/10/1981 (Rv. 416426 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI RISARCIRE AL LAVORATORE IL DANNO SUBITO PER IL LICENZIAMENTO RICONOSCIUTO INEFFICACE O INVALIDO - PRESUPPOSTO - FATTO POTENZIALMENTE DANNOSO - CONSEGUENZE - MANCATO ALLONTANAMENTO DEL PRESTATORE D'OPERA DAL POSTO DI LAVORO E PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO PREDETTO - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI RISARCIRE AL LAVORATORE IL DANNO SUBITO PER IL LICENZIAMENTO RICONOSCIUTO INEFFICACE O INVALIDO - PRESUPPOSTO - FATTO POTENZIALMENTE DANNOSO - CONSEGUENZE - MANCATO ALLONTANAMENTO DEL PRESTATORE D'OPERA DAL POSTO DI LAVORO E PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO PREDETTO - ESCLUSIONE.*
Nonostante il suo carattere di penale, con conseguente esenzione del creditore dall'Onere di provare l'effettiva sussistenza del danno e l'entità di esso (nella misura minima, pari a cinque mensilità di retribuzione, presunta dalla norma), l'Obbligo, stabilito dal secondo comma dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, di risarcire al lavoratore il danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'Invalidità presuppone pur sempre la verificazione del fatto potenzialmente dannoso costituito dall'allontanamento del prestatore d'opera dal posto di lavoro, che abbia reso necessaria l'emanazione dell'ordine di reintegra, e, pertanto, non è configurabile quando in concreto il rapporto di lavoro e la correlativa retribuzione non abbia subito, per effetto del licenziamento, alcuna interruzione. (V 99/81, mass n 410488; (V 3635/79, mass n 387257; (V 1824/76, mass n 380608).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)