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Sez. L, Sentenza n. 5145 del 26/07/1983 (Rv. 430008 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE - NUOVA OCCUPAZIONE O RINUNCIA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430008-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - ILLEGITTIMO - RISARCIMENTO DEL DANNO NELLA MISURA MINIMA DI CINQUE MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE - NUOVA OCCUPAZIONE O RINUNCIA ALLA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO - IRRILEVANZA.*

Il dipendente illegittimamente licenziato ha in ogni caso diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, nella misura di almeno cinque mensilità di retribuzione, a nulla rilevando la circostanza che abbia trovato una nuova occupazione o abbia rinunciato alla reintegrazione nel precedente posto di lavoro. (V 5730/81, mass n 416426; (V 5716/81, mass n 416410; (Conf 99/81, mass n 410488; (Conf 1824/76, mass n 380608).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)