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Sez. 3, Sentenza n. 6936 del 16/12/1982 (Rv. 424601 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE; - MOROSITÀ - RILEVANZA - DETERMINAZIONE - CRITERI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 841/1973 - PORTATA - OMESSO PAGAMENTO DI PIÙ CANONI MENSILI NON CONSECUTIVI PROTRATTOSI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RISOLUZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424601-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE; - MOROSITÀ - RILEVANZA - DETERMINAZIONE - CRITERI PREVISTI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 841/1973 - PORTATA - OMESSO PAGAMENTO DI PIÙ CANONI MENSILI NON CONSECUTIVI PROTRATTOSI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - IRRILEVANZA AI FINI DELLA RISOLUZIONE - CONDIZIONI.*

In tema di rapporto di locazione, la disposizione dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1973 n. 841, in forza della quale la morosità può costituire causa di risoluzione del contratto non quando riguardi almeno due mensilità ma solo quando, anche se relativa ad una sola mensilità, si protragga per almeno due mesi (o tre, se si tratti di conduttore indigente), incide in modo rilevante nell'applicazione degli artt. 1453 e 1455 cod. civ., allorché sulla mora debendi si basi la domanda di risoluzione, onde la nuova disciplina influisce direttamente anche sui criteri in base ai quali si deve di volta in volta valutare la gravità dell'inadempimento, nel senso che il semplice ritardo nel pagamento del canone non costituisce inadempienza apprezzabile se contenuto nell'arco temporale di due mesi. Conseguentemente, l'omesso pagamento di più canoni mensili non consecutivi, anche se protrattosi nel corso del giudizio, non è sufficiente a giustificare la risoluzione del contratto quando la morosità nel pagamento di ciascun canone non abbia superato l'arco di tempo di due mesi. (Conf 4772/80, mass n 408578 sulla prima parte; (Conf 807/77, mass n 384403 sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1973 num. 841 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)