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Sez. 3, Sentenza n. 2273 del 04/06/1997 Cc. (dep. 22/07/1997) Rv. 208963 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Potere del giudice - Subordinato all'assoluta necessità delle prove - Valutazione - Sindacabilità in Cassazione - Fattispecie: pretesa inosservanza dell'art.507.
Stato
decisa il 1997-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208963-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA

L'esercizio del potere di supplenza in materia di assunzione di prove, spettante al giudice ai sensi dell'art.507 cod.proc.pen., non è incondizionato, ma subordinato all'assoluta necessità delle prove stesse, com'è reso palese dalla stessa formulazione del citato art.507, il quale dispone che "il giudice, se risulta assolutamente necessario, p u ò disporre anche di ufficio l'assunzione di nuove prove" (dove non è detto né d e v e né, puramente e semplicemente, d i s p o n e); l'esercizio del detto potere è, quindi, frutto di una valutazione, sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso del P.M., la S.C. ha osservato che la situazione processuale è stata, con ogni evidenza, ritenuta dal Tribunale insuscettibile di ulteriori utili approfondimenti, per cui la doglianza di inosservanza dell'art.507 cod.proc.pen. è infondata).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)