Sez. 3, Sentenza n. 1235 del 10/12/1996 Ud. (dep. 12/02/1997) Rv. 207461 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA | Dovere di assunzione da parte del giudice - Esclusione - Vizio di motivazione della sentenza in conseguenza della mancata assunzione d'ufficio di una prova - Esclusione - Sanzione processuale per il mancato esercizio del potere conferito dall'art. 507 cod. proc. pen. - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - ASSUNZIONE DI NUOVI MEZZI DI PROVA
L'art. 507 cod. proc. pen. conferisce al giudice un potere e non un dovere di integrazione probatoria. Se esso fosse configurato come un dovere ne risulterebbe stravolto lo stesso carattere accusatorio che la legge delega n. 81 del 16 febbraio 1987 ha voluto fosse conferito al nuovo codice di procedura penale. Non solo perciò non è censurabile in cassazione la valutazione della prova fatta in dibattimento sul presupposto della mancata assunzione di una integrazione probatoria di ufficio, ma nessuna sanzione processuale è stabilita e potrebbe essere prevista, né in via generale né in via specifica, per il mancato esercizio del potere conferito dall'art. 507 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 507 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)