Sez. 3, Sentenza n. 8735 del 21/01/2010 Cc. (dep. 04/03/2010) Rv. 246216 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto - Morte del ricorrente intervenuta prima della decisione della Corte di cassazione - Esperibilità del rimedio - Esclusione - Fattispecie: equa riparazione per ingiusta detenzione.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
Non è ricorribile per Cassazione con il rimedio previsto dall'art. 625 bis cod. proc. pen. la sentenza con cui la Corte medesima, ignorando l'intervenuto decesso del ricorrente, abbia dichiarato inammissibile il ricorso tendente ad ottenere la riparazione per l'ingiusta detenzione con condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, in quanto compete all'ufficio incaricato della riscossione delle spese di giustizia, individuato dall'art. 208, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, dichiarare l'estinzione dell'obbligazione per la morte dell'obbligato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 113 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/05/2002 num. 113 art. 208 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)