Sez. 3, Sentenza n. 12252 del 25/05/2007 (Rv. 598166 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Pluralità di cause connesse pendenti - Ordine di riunione - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
È ammissibile nel giudizio di cassazione la riunione di procedimenti relativi a cause connesse pendenti davanti allo stesso giudice, atteso che il principio posto dall'art 273 cod. proc. civ. ha carattere generale e può valere anche in sede di legittimità, giacchè risponde alle stesse esigenze di ordine processuale - evitare il pericolo di contraddittorietà e, in ogni modo, di duplicità di giudicati - in base alle quali, salvi i limiti del giudicato già formatosi, la litispendenza può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 273
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)