Sez. 2, Sentenza n. 4715 del 29/10/1982 Ud. (dep. 21/05/1983) Rv. 159163 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - DIFFERENZA DALL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N. 4 COD. PEN..*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE - PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - DIFFERENZA DALL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62 N. 4 COD. PEN..*
Per la ravvisabilità dell'ipotesi attenuata del reato di ricettazione non deve aversi riguardo alla speciale tenuità del danno patrimoniale prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen., ma sibbene alla particolare tenuità del fatto, inteso questo nella sua globalità, quale espressione della condotta, dell'Azione criminosa e, quindi della pericolosità sociale del fatto, astraendo dall'accessorio, ed eventuale, concorso dell'attenuante comune sopra indicata. (V mass n 158079; (V mass n 156807; (V mass n 155758).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)