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Sez. 1, Sentenza n. 4739 del 24/07/1986 (Rv. 447443 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ALL'AZIONE DI RISARCIMENTO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE DELEGATO.*
Stato
decisa il 1986-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447443-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA ALL'AZIONE DI RISARCIMENTO - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELL'ENTE DELEGATO.*

Legittimato passivo all'Azione di risarcimento dei danni derivanti dalla illegittima occupazione di un fondo è l'ente che ha proceduto all'occupazione anche se esso abbia agito per delega di altro ente od organo nella Competenza del quale l'operazione rientra: poiché nel caso della "delegazione" (come in quello della "sostituzione") amministrativa, l'ente delegato ovvero quello che si sostituisce nell'occupazione o nel procedimento espropriativo assume di fronte all'espropriato od al titolare del bene occupato tutti gli obblighi relativi al pagamento dell'indennità od all'eventuale ristoro dei danni. (V 6651/84, mass n 438188; (V 4571/78, mass n 394246; (Conf 3682/77, mass n 387323).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 09/08/1954 num. 640 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)