Sez. 5, Sentenza n. 14163 del 24/09/2003 (Rv. 567120 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Conferimento di azienda in società di capitali - Imposta proporzionale di registro ex art. 4 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Disciplina ex art. 7 della direttiva CEE 69/335 e succ. mod. - Contrasto - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
L'imposta proporzionale di registro applicata sul trasferimento connesso all'atto del conferimento di un azienda commerciale ad una società di capitali, non avendo ad oggetto il conferimento in sè ma - al pari di qualsiasi altra ipotesi di trasferimento di proprietà, quale che sia la persona che l'effettua ed a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, donazione, successione, conferimento in società) - l'oggettivo trasferimento di proprietà, non si pone in contrasto con i limiti ed i divieti posti dalla direttiva comunitaria 69/335 (e successive modifiche), in quanto rientra nell'ambito di previsione di cui all'art. 12 della direttiva medesima, il quale, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia CEE del 11.12.1997 in causa C-42/96, autorizza gli Stati membri, in deroga agli artt. 10 e 11, a percepire "imposte di trasferimento ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio", quale che sia il soggetto conferente, e con aliquota eventualmente superiore al tasso massimo dell'1% fissato all'art. 7, paragrafo 2, richiedendo soltanto che tali tributi non siano superiori a quelli applicabili alle operazioni similari (quali ad esempio le operazioni tra persone fisiche) compiute nello Stato membro che li riscuote. (Nella fattispecie, poiché la imposta proporzionale di registro richiesta ex art. 4 lett. a) n. 3 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n.131/1986 in occasione del conferimento di azienda commerciale in società di capitali sarebbe stata applicata in pari misura in caso di operazioni analoghe (non distinguendo la norma nazionale tra società di capitali ed altre imprese), la suddetta condizione ricorreva, convalidando l'applicazione dell'aliquota contestata ma ritenuta corretta dal Supremo Collegio in base al principio come sopra enunciato).
Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 12, DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)