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Sez. 5, Sentenza n. 10059 del 01/08/2000 (Rv. 539008 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Conferimenti di immobili a società di capitali - Imposte di registro, ipotecaria e catastale sui connessi atti di trasferimento - Direttiva CEE n. 335/69 - Contrasto - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539008-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale percepite sul trasferimento connesso all'atto di un conferimento di immobili ad una società di capitali, siccome non hanno ad oggetto il conferimento in sè ma - al pari di qualsiasi altra ipotesi di trasferimento di proprietà, quale che sia la persona che l'effettua ed a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, donazione, successione, conferimento in società, o decisione giudiziaria) - il trasferimento di proprietà, non si pongono in contrasto con la direttiva comunitaria 69/335 e con i limiti ed i divieti in essa posti, in quanto rientrano nell'ambito di previsione di cui all'art. 12 della direttiva in questione, il quale, autorizza gli Stati membri, in deroga agli artt. 10 e 11, a percepire "imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio", a condizione che tali imposte e diritti e tributi non siano superiori a quelli applicabili alle operazioni similari compiute nello Stato membro che li riscuote.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 10, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)