Sez. 5, Sentenza n. 16130 del 20/07/2007 (Rv. 599488 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - CONFERIMENTI - IN GENERE | Conferimenti di immobili o di complessi aziendali a società - Imposta di registro - Agevolazione di cui all'art.7 direttiva CEE n.335/69 - Esclusione - Fondamento.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - CONFERIMENTI - IN GENERE
In tema di imposta di registro su operazioni di conferimento in base al regime introdotto dalla direttiva comunitaria 69/335, in forza della deroga contenuta nell'art.12 n.1, lett.b), gli Stati membri possono riscuotere un'imposta sul trasferimento in caso di conferimento ad una società di beni immobili o di complessi aziendali; ne discende che gli atti di trasferimento sottoposti a registrazione non possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'art.7 della già citata direttiva, con la conseguenza di essere assoggettati ad imposta di registro secondo l'ordinario regime nazionale.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 17/07/1969 num. 335 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)