Sez. 4, Sentenza n. 15184 del 24/03/2015 Ud. (dep. 13/04/2015) Rv. 263277 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Appartenenza del veicolo a persona estranea al reato - Raddoppio della durata della sospensione - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dal comma settimo dell'art. 186 cod. strada non si applica la previsione di cui all'art. 186, comma secondo, lett. c) nella parte in cui dispone che la durata della sospensione della patente di guida รจ raddoppiata allorquando il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)