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Sez. 4, Sentenza n. 46390 del 16/10/2014 Cc. (dep. 10/11/2014) Rv. 263275 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza mediante etilometro - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Appartenenza del veicolo a persona estranea al reato - Raddoppio della durata della sospensione - Legittimità.
Stato
decisa il 2014-10-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263275-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL

Al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, disciplinato dal comma settimo dell'art. 186 cod. strada, si applicano le sanzioni amministrative accessorie dettate dal medesimo art. 186, comma secondo, lett. c) e, pertanto, anche il raddoppio della durata della sospensione della patente di guida allorquando il veicolo condotto dall'imputato appartenga a persona estranea al reato.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)