Sez. 5, Sentenza n. 16185 del 06/10/2004 Cc. (dep. 29/04/2005) Rv. 233642 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Udienza di convalida - Ordinanza cautelare - Straniero alloglotta - Omessa traduzione del provvedimento - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Proposizione dell'impugnazione - Sanatoria.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
In tema di provvedimenti applicativi di misure cautelari personali, l'omessa traduzione dell'ordinanza cautelare emessa nei confronti dello straniero, che non conosce la lingua italiana, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza, configura una nullità di cui agli artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen.. Ne consegue che essa risulta sanata con l'esercizio da parte dell'indagato del diritto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)