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Sez. 2, Sentenza n. 44599 del 24/10/2007 Cc. (dep. 29/11/2007) Rv. 238808 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE | Ordinanza emessa nei confronti di straniero alloglotta all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo - Obbligo di traduzione in lingua a lui nota - Insussistenza.
Stato
decisa il 2007-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238808-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - IN GENERE

Qualora, all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo, sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero che non sia in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta la traduzione dell'ordinanza che la dispone, poiché il diritto dell'indagato/imputato di farsi assistere da un interprete e di ottenere la traduzione degli atti nella propria lingua concerne esclusivamente gli atti necessari al fine di comprendere quale sia l'accusa mossa nei suoi confronti, nonché gli atti cui partecipi personalmente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 94 com. 1 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)