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Sez. L, Sentenza n. 589 del 09/02/1977 (Rv. 384137 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBRETTO DI LAVORO - EFFICACIA PROBATORIA - SCRITTURA PRIVATA UNILATERALE - PROVA CONTRARIA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384137-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBRETTO DI LAVORO - EFFICACIA PROBATORIA - SCRITTURA PRIVATA UNILATERALE - PROVA CONTRARIA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*

Il libretto di lavoro, istituito dalla legge 10 gennaio 1935, n 112, con finalita meramente burocratiche, non puo valere, da solo, come prova certa della sussistenza o del contenuto del rapporto di lavoro subordinato, ma puo costituire, ove concorrano altri elementi idonei a orientare in tal senso il convincimento del giudice, un indice presuntivo valevole a rafforzare la dimostrazione dell'esistenza (o del contenuto) di tale rapporto. Delle relative annotazioni, pertanto, aventi natura di scrittura privata e contenenti attestazioni unilaterali di determinati fatti, ben puo esser data prova contraria anche a mezzo di testimoni, non sussistendo il divieto di cui all'art 2722 cod civ, che si riferisce alla prova contro quei documenti che racchiudano una convenzione. (Conf 2920/74, mass n 371354).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2702, Cod. Civ. art. 2722, Legge 10/01/1935 num. 112 art. 1, Legge 10/01/1935 num. 112 art. 3, Legge 10/01/1935 num. 112 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)