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Sez. U, Sentenza n. 17926 del 01/07/2008 (Rv. 603895 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Equiparazione "ai fini della tutela giurisdizionale" delle concessioni agli appalti pubblici ex art. 31 "bis" legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Estensione anche alle concessioni prevedenti la progettazione e la gestione dei costruendi impianti - Esclusione - Convenzione tra un Comune ed un soggetto privato avente ad oggetto la realizzazione di opere di ampliamento di un centro sportivo in cambio della gestione dell'impianto nel suo complesso - Natura di concessione di costruzione e gestione - Controversia insorta nella vigenza della legge 11 febbraio 1994, n. 109 - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603895-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'equiparazione agli appalti prevista "ai fini della tutela giurisdizionale" dall'art. 31 "bis" della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è limitata alle concessioni di sola costruzione di opere pubbliche, restando invece esclusi i casi in cui il provvedimento concessorio abbia un oggetto più esteso e si riferisca anche alla progettazione ed alla gestione dell'impianto da costruire, così generando un rapporto non assimilabile all'appalto. Rientra, pertanto, nella giurisdizione amministrativa la controversia, insorta nella vigenza della legge n. 109 cit., avente ad oggetto il mancato rispetto da parte di un Comune della convenzione con cui lo stesso abbia incaricato un soggetto privato della realizzazione di opere di ampliamento di un centro sportivo in cambio della gestione dell'impianto nel suo complesso, trattandosi di concessione di costruzione e gestione.

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)