Sez. U, Sentenza n. 11132 del 11/11/1997 (Rv. 509743 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Equiparazione delle concessioni agli appalti pubblici ex art. 31 bis legge n. 109 del 1994 - Estensione anche alle concessioni prevedenti la progettazione e la gestione dei costruendi impianti - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il comma quarto dell'art. 31 bis della legge n. 109 del 1994, nel disporre che, "ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti", fa riferimento alle concessioni di sole costruzioni di opere pubbliche, restando esclusi i casi in cui il provvedimento concessorio abbia un oggetto più esteso e si riferisca anche alla progettazione ed alla gestione dell'impianto da costruire.
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1994 num. 109 art. 31 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)