Sez. 5, Sentenza n. 16984 del 05/10/2012 (Rv. 623832 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 15 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 - Definizione delle liti fiscali pendenti - Esercizio della facoltà di versamento rateale - Mancato pagamento delle rate successive alla prima - Conseguenze nel caso di soggetto sottoposto a procedimento penale per i reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 - Inefficacia del condono - Esclusione - Perfezionamento del condono - Esclusione - Rimborso degli importi versati - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, nell'ambito della disciplina prevista dall'art. 15, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'accettazione della domanda di condono da parte dell'ufficio competente, seguita dal pagamento della prima rata, comporta la definitiva sostituzione dell'obbligazione assunta dal contribuente con la precisata domanda all'obbligazione tributaria originaria. Ne consegue che il mancato versamento delle rate successive non determina l'inefficacia del condono, ma l'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, dell'importo dovuto, anche se il richiedente versi in una condizione ostativa alla procedura di definizione per essere sottoposto a procedimento penale per un reato di cui all'art. 74 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74: in tal caso, infatti, la procedura sebbene non si perfezioni, preclude il rimborso degli importi versati, i quali in ogni caso valgono quali acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 15 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)