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Sez. 6, Sentenza n. 16788 del 05/02/2007 Cc. (dep. 03/05/2007) Rv. 236580 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO | Computabilità ai fini della durata massima della custodia cautelare - Differimento della consegna da parte dello Stato estero - Computabilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236580-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE DALL'ESTERO - CUSTODIA CAUTELARE ALL'ESTERO

Ai sensi dell'art. 722 cod. proc. pen., la custodia cautelare all'estero va computata ai fini del calcolo dei termini della sua durata massima, quando essa sia stata sofferta in conseguenza della domanda di estradizione, senza attribuire alcun rilievo invece al tempo occorrente per la consegna, qualunque sia la ragione del differimento della consegna stessa, purché sia attribuibile alla volontà dello Stato estero. (Principio affermato, nella specie, con riguardo a consegna differita dallo Stato richiesto per consentire che l'estradando fosse sottoposto a procedimento penale per fatti diversi da quelli oggetto dell'estradizione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 722 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)