Sez. L, Sentenza n. 6425 del 10/12/1979 (Rv. 403159 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - FIGLI - REQUISITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITA - FIGLI - REQUISITI.*
Al fine della concessione della pensione di reversibilita a favore dei figli superstiti di assicurato o pensionato e necessario che gli stessi siano a carico di quest'ultimo al momento del suo decesso - intendendo per vivenza a carico il fatto che l'assicurato o pensionato provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa - e siano inabili a proficuo lavoro e cioe siano impossibilitati ad un proficuo lavoro, ma non anche che siano incapaci di svolgere, in assoluto, qualunque attivita lavorativa, per modo che e sufficiente accertare che gli stessi, a causa delle loro condizioni di salute, siano in concreto incapaci di applicarsi ad un lavoro produttivo di adeguato profitto, idoneo cioe a consentire loro di provvedere, in modo normale e non usurante, alle esigenze di vita. (V 500/79, mass n 396618).*
Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 18/01/1945 num. 39 art. 2 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 19, Legge 21/07/1965 num. 903 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)